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INCIPIT L'inizio di ...

Tristano

di Thomas Mann

(Germania 1875-1955)

Eccoci qui, al sanatorio “La Quiete”! Col suo lungo fabbricato principale e le ali contigue, si stende, bianco e rettilineo, in mezzo all’ampio giardino, che assai piacevolmente adornano grotte, pergolati e chioschetti rivestiti di corteggia d’albero; mentre dietro i tetti d’ardesia si ergono, imponenti, verso il cielo i monti verdi d’abeti e digradanti in piacevoli dirupi.

Ancora il dottor Leander dirige lo stabilimento: barba nera biforcuta, dura e riccia come il crine di cavallo di cui s’imbottiscono i mobili; lenti grosse, scintillanti; aspetto di uomo che la scienza ha raggelato, indurito e riempito di un calmo e indulgente pessimismo…

«Non avrò più fame»

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu Via col vento. Molte si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le radici, la leva al cielo e grida: «Giuro che non ... - LEGGI TUTTO

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Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quest’anno in Italia sono state uccise un centinaio di donne e milioni di altre vittime si registrano nel mondo. Il Consiglio d’Europa ha approvato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che ha avviato notevoli cambiamenti legislativi per fermare troppe ripetute tragedie.

La data del 25 novembre è stata scelta in ricordo del brutale assassinio delle sorelle Patria Mercedes, María Argentina Minerva e Antonia María Teresa Mirabal, che con ...

la quarta sorella, Bélgica Adela, si opponevano alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo nella Repubblica Dominicana. Il 25 novembre 1960 stavano andando a far visita ai loro mariti in carcere: la loro auto fu intercettata e le donne furono portate in una piantagione di canna da zucchero e uccise a bastonate. I loro corpi furono rimessi nell’auto che venne fatta precipitare da un dirupo per simulare un incidente. In ricordo di questo episodio l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, ha indicato la data del 25 novembre come Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  

L'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge 77/2013. La prima adesione dell’Italia al documento contro il femminicidio varato dal Consiglio d’Europa è avvenuta proprio nel giorno dei funerali di Fabiana Luzzi, la ragazza di sedici anni accoltellata dal fidanzatino, che poi si è procurato una tanica di benzina e l’ha data alle fiamme. Una violenza sconcertante, nonostante la giovanissima età dell’assassino, che si aggiunge a una lunga serie di quotidiane tragedie. Una catena che non si riesce a interrompere e che necessita di decisi interventi educativi, a cominciare dalla scuola.

La Convenzione di Istambul si propone di contrastare ogni forma di violenza, fisica e psicologica sulle donne, dallo stupro allo stalking, dai matrimoni forzati alle mutilazioni genitali, con l’impegno a tutti i livelli per la prevenzione, l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e la promozione della «concreta parità tra i sessi, rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne». Il Trattato mira anche alla predisposizione di «un quadro globale di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica». I Paesi che sottoscrivono la Convenzione si propongono di adottare «le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata», e «condannano ogni forma di discriminazione  nei confronti delle donne», adottando misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, inserendo in Costituzione e negli altri ordinamenti il principio della parità tra i sessi, garantendo l'effettiva applicazione del principio, prevedendo sanzioni, abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne. La violenza contro le donne è violenza contro l’umanità e colpisce tutti, non solo le donne. (Anna Ferrero)

 

Convenzione di Istambul del Consiglio d’Europa

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali; ricordando una lunga serie di documenti che tutelano contro la violenza di genere, con l’aspirazione a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica, hanno convenuto quanto segue:

 

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione 1 La presente Convenzione ha l’obiettivo di:

  • a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
  • b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne;
  • c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
  • d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
  • e) sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

Allo scopo di garantire un’efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

 

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

 

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  • a) con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
  • b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
  • c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
  • d) l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
  • e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
  • f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

 

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.

Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare:

  • inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio;
  • vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all’applicazione di sanzioni;
  • abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.

L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

 

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

 

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne.

 

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.

Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti

Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.

 

Articolo 8 – Risorse finanziarie

La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane appropriate per un’adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

 

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un’efficace cooperazione con tali organizzazioni.

 

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all’Articolo 11 e di analizzarne e i risultati.

Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.

Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.

 

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione;

b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l’efficacia delle misure adottate ai fini dell’applicazione della presente Convenzione.

Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.

Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

 

Articolo 12 – Obblighi generali

Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.

Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

 

Articolo 13 – Sensibilizzazione

Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.

Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

 

Articolo 14 – Educazione

Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.

 

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.

Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.    

 

Articoli 16-81 – Formazione delle figure professionali

Gli articoli 16 e 17 affrontano i programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento e la partecipazione del settore privato e dei mass media. Segue il capitolo IV (capitoli 18-28) dedicato ala protezione e al sostegno. Il capitolo V (capitoli 29-48) si sofferma sul diritto sostanziale con procedimenti e vie di ricorso in materia civile, risarcimenti, conseguenze civili dei matrimoni forzati, violenza psicologica, stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazioni, molestie sessuali, favoreggiamento e complicità, circostanze aggravanti.

Il capitolo VI (articoli 49-58) è dedicato alle indagini, ai procedimenti penali, al diritto procedurale e alle misure protettive. Il capitolo VII (capitoli 59-61) sviluppa i temi della migrazione e dell’asilo. Il capitolo VIII (capitoli 62-65) si sofferma sulla cooperazione internazionale, mentre il capitolo IX (capitoli 66-70) parla del meccanismo di controllo e il capitolo X (capitoli 71-72) parla delle relazioni con altri strumenti internazionali. Il capitolo finale (capitoli 73-81) è dedicato alle clausole finali.

 

Fatto a Istanbul, l’11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

EXPLICIT La fine di ...

Il gattopardo

di Giuseppe Tomasi di Lampedusa

(Palermo 1896-1957)

… Pochi minuti dopo quel che rimaneva di Bendicò venne buttato in un angolo del cortile che l’immondezzaio visitava ogni giorno: durante il volo giù dalla finestra la sua forma si ricompose un istante: si sarebbe potuto vedere danzare nell’aria un quadrupede dai lunghi baffi e l’anteriore destro alzato sembrava imprecare. Poi tutto trovò pace in un mucchietto di polvere livida.

Galleria degli Artisti

La Crusca per l'Italia

Una storica istituzione a tutela della lingua italiana, impegnata ancora oggi nelle nuove frontiere dell’evoluzione linguistica, è l’Accademia della Crusca, che ha sede a Firenze nella Villa Medicea di Castello. Il sito web (www.accademiadellacrusca.it) è un portale interamente dedicato alla lingua ... - LEGGI TUTTO

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